Vittorio Emanuele III
Per Grazia di Dio e volontà della Nazione
Re d'Italia.
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo. 1. Chiunque commette un fatto diretto contro la vita, l’integrità o la libertà personale del Re o del Reggente è punito con la morte.
La stessa pena si applica, se il fatto sia diretto contro la vita, l’integrità o la libertà personale della Regina, del Principe ereditario o del Capo del Governo.
Articolo. 2. Sono egualmente puniti con la morte i delitti preveduti dagli articoli 104, 107, 108, 120 e 252 del Codice penale.
Articolo. 3. Quando due o più persone concertano di commettere alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli, sono punite, pel solo fatto del concerto, con la reclusione da cinque a quindici anni. I capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da quindici a trenta anni.
Chiunque, pubblicamente o a mezzo della stampa, istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli o ne fa l’apologia, è punito pel solo fatto della istigazione o della apologia, con la reclusione da cinque a quindici anni.
Articolo. 4. Chiunque ricostituisce, anche sotto forma o nome diverso associazioni, organizzazioni o partiti disciolti per ordine della pubblica autorità, è punito con la reclusione da tre a dieci anni, oltre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Chi fa parte di tali associazioni, organizzazioni o partiti è punito, pel solo fatto della partecipazione, con la reclusione da due a cinque anni, e con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Alla stessa pena soggiace chi fa, in qualsiasi modo, propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d’azione di tali associazioni, organizzazioni o partiti.
Articolo. 5. Il cittadino che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica, sotto qualsiasi forma, voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all’estero o svolge comunque una attività tale da recar nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni, e con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Nella ipotesi preveduta dal presente articolo, la condanna pronunciata in contumacia importa, di diritto, la perdita della cittadinanza e la confisca dei beni. Il giudice può sostituire alla confisca il sequestro; in tal caso esso ne determina la durata e stabilisce la destinazione delle rendite dei beni.
Articolo. 6. Per i delitti preveduti nella presente legge, quando il fatto sia di lieve entità, ovvero concorrano circostanze che, a termini del Codice penale, importino una diminuzione di pena, il giudice ha facoltà di sostituire alla pena di morte la reclusione da quindici a trenta anni, alla interdizione completa dai pubblici uffici la interdizione temporanea, e di diminuire le altre pene fino alla metà.
Per gli stessi delitti, tutti coloro che, in qualsiasi modo, siano concorsi a commetterli, sono puniti con le pene stabilite dalla presente legge.
Articolo. 7. La competenza per i delitti preveduti dalla presente legge è devoluta a un tribunale speciale costituito da un presidente scelto tra gli ufficiali generali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, di cinque giudici scelti tra gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, aventi grado di console, l’uno e gli altri, tanto in servizio attivo permanente, che in congedo o fuori quadro, e di un relatore senza voto scelto tra il personale della giustizia militare. Il Tribunale può funzionare, quando il bisogno lo richieda, con più sezioni, e i dibattimenti possono celebrarsi, tanto nel luogo ove ha sede il Tribunale quanto in qualunque altro comune del Regno. La costituzione di tale Tribunale è ordinata dal Ministro per la guerra, che ne determina la composizione, la sede e il comando presso cui è stabilito.
Quando concorrano le condizioni previste dall’art. 559 del Codice penale per l’esercito, possono altresí costituirsi tribunali straordinari. Nei procedimenti pei delitti preveduti dalla presente legge si applicano le norme del Codice penale per l’esercito sulle procedura penale in tempo di guerra. Tutte le facoltà spettanti, ai termini del detto Codice, al comandante in capo, sono conferite al Ministro perla guerra. Le sentenze del Tribunale speciale non sono suscettibili di ricorso né di alcun mezzo di impugnativa, salva la revisione.