Vittorio Emanuele III
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Costituzione e funzioni delle Corporazioni
Articolo 1. Le Corporazioni, previste dalla dichiarazione VI della Carta del Lavoro, dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e dal R. Decreto I. luglio 1926, n. 1130, sono istituite con Decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro per le Corporeazioni, sentito il Comitato Corporativo Centrale.
Articolo 2. Le Corporazioni sono presiedute da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario del P. N. F., nominati con Decreto del Capo del Governo.
Articolo 3. Il Decreto istitutivo della Corporazione determina di quanti membri debba esserne formato il Consiglio, e quanti di essi debbano essere designati da ciascuna delle Associazioni collegate.
Le designazioni devono essere approvate con Decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro per le Corporazioni.
Articolo 4. Nelle Corporazioni, ove sono rappresentate categorie di diversi rami dell’attività economica, possono essere istituite speciale sezioni, le cui deliberazioni devono essere approvate dalla Corporazione.
Articolo 5. Il Capo del Governo, per questioni concernenti rami diversi di attività economica, può ordinare che siano convocate insieme due o più Corporazioni.
Le Corporazioni unite hanno, rispetto alle dette quistioni, gli stessi poteri che dagli articoli che seguono sono attribuiti alle singole Corporazioni.
Articolo 6. Il Capo del Governo con suo decreto, su proposta del Ministro per le Corporazioni, sentito il Comitato Corporativo Centrale, può costituire comitati corporativi per la disciplina dell’attività economica riferentesi a determinati prodotti, chiamando a farne parte le rappresentanze delle categorie economiche, delle amministrazioni statali interessate e del Partito Nazionale Fascista. Le deliberazioni dei suddetti comitati corporativi sono sottoposte alla approvazione delle Corporazioni competenti e dell’Assemblea Generale del Consiglio Nazionale delle Corporazioni.
Articolo 7. Le associazioni collegate da una Corporazione diventano autonome nel campo sindacale, ma continuano ad aderire alle rispettive confederazioni, secondo le disposizioni che saranno emanate dal Ministro per le Corporazioni.
Articolo 8. Oltre le attribuzioni ed i poteri già stabiliti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e dal R. D. I. luglio I926, n. 1130, la Corporazione elabora le norme previste dalla legge 20 marzo 1930, 11. 2.06, per il regolamento collettivo dei rapporti economici e per la disciplina unitaria della produzione.
La Corporazione esercita detta funzione in seguito a proposta dei ministri competenti o su richiesta di una delle associazioni collegate, con l’assenso del Capo del Governo.
Articolo 9. Gli accordi stipulati, ai sensi dell’art. 12 della legge 20 marzo 1930, n. 206, da associazioni sindacali che siano collegate da una Corporazione, devono, prima della approvazione di cui all’art. II della presente legge, essere sottoposti al parere della Corporazione.
Articolo 10. La Corporazione, nel ramo di sua competenza, ha facoltà di stabilire, nei modi di cui al secondo comma dell'art. 8, le tarifie, per le prestazioni ed i servizi economici e quelle dei prezzi dei beni di censumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.
Articolo 11. Le norme, gli accordi e le tariffe di cui agli articoli precedenti sono soggetti alla approvazione dell’Assemblea Generale del Consiglio Nazionale delle Corporazioni e diventano obbligatori quando siano pubblicati con decreto del Capo del del Governo, da inserire nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.
Per le sanzioni, nei casi di inosservanza di dette norme, accordi e tariffe, da parte dei singoli, si osservano le disposizioni legislative relative ai contratti collettivi di lavoro.
Articolo 12. La Corporazione dà parere su tutte le questioni che comunque interessino il ramo di attività economica per cui è costituita, ogni qualvolta ne sia richiesta dalle pubbliche amministrazioni competenti.
Il Capo del Governo può, con suo decreto, stabilire che, per determinate materie, le pubbliche amministrazioni debbano richiedere il parere delle Corporazioni competenti.
Con il decreto istitutivo della Corporazione o con successivo decreto, da inserire nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, il Capo del Governo può sopprimere le commissioni consultive esistenti per il ramo di attività economica per cui la Corporazione è costituita, qualunque sia la natura del provvedimento istitutivo di dette commissioni.
Articolo 13. Il tentativo di conciliazione delle controversie collettive di lavoro è esperito dalla Corporazione per mezzo di un collegio di conciliazione, composto di membri della Corporazione stessa, scelti di volta in volta dal Presidente, avuto riguardo alla natura ed all’oggetto delle singole controversie.
Articolo 14. È Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con questa incompatibili.
Il Governo del Re ha facoltà di emanare norme per coordinate la presente legge con le leggi 5 aprile 1926, n. 563, 20 marzo 1930, n. 206, 16 giugno 1932, n. 834, 12 gennaio 1933, n. 141, e con le altre leggi dello Stato.
Articolo 15. Con Decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri, sarà modificata la composizione degli organi del Consiglio Nazionale delle Corporazioni.