Sunday 5 January 2014

Legge 9 dicembre 1928, n. 2693: Sul Gran Consiglio del Fascismo


Vittorio Emanuele III
Per grazia di Dio e per volontà della nazione
Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Gran Consiglio del Fascismo è l'organo supremo, che coordina e integra tutte le attività del Regime sorto dalla Rivoluzione dell'ottobre 1922. Esso ha funzioni deliberative nei casi stabiliti dalla legge, e dà, inoltre, parere su ogni altra questione politica, economica o sociale di interesse nazionale, sulla quale sia interrogato dal Capo del Governo.

Art. 2.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è, di diritto, il Presidente del Gran Consiglio del Fascismo. Egli lo convoca quando lo ritiene necessario e ne fissa l'ordine del giorno.

Art. 3.

Il Segretario del Partito Nazionale Fascista è Segretario del Gran Consiglio. Il Capo del Governo può delegarlo a convocare e presiedere il Gran Consiglio in caso di sua assenza od impedimento, o di vacanza della carica.

Art. 4.

Sono membri del Gran Consiglio per un tempo illimitato:
1° i quadrumviri della Marcia su Roma;
2° coloro che, per la loro qualità di membri del Governo, abbiano fatto parte del Gran Consiglio per almeno tre anni;
3° i Segretari del Partito Nazionale Fascista usciti di ufficio dopo il 1922.

Art. 5.

Sono membri del Gran Consiglio a cagione delle loro funzioni e per tutta la durata di queste:
1° il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati;
2° i Ministri Segretari di Stato;
3° il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio;
4° il Comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
5° i membri del Direttorio del Partito Nazionale Fascista;
6° il Presidente dell'Accademia d'Italia e il Presidente dell'Istituto fascista di cultura;
7° il Presidente dell'Opera nazionale Balilla;
8° il Presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;
9° i Presidenti delle Confederazioni nazionali fasciste di sindacati legalmente riconosciute;
10° il Presidente dell'Ente nazionale per la cooperazione.

Art. 6.

La qualità di membro del Gran Consiglio alle persone indicate nei tre precedenti articoli è riconosciuta con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo. Con le stesse forme, il riconoscimento può essere, in ogni tempo, revocato.

Art. 7.

Possono, con decreto del Capo del Governo, essere nominati membri del Gran Consiglio, per la durata di un triennio, e con facoltà di conferma, coloro che abbiano bene meritato della Nazione e della causa della Rivoluzione Fascista. Con le stesse forme, la nomina può essere, in ogni tempo, revocata.

Il Capo del Governo ha, altresì, facoltà di chiamare a partecipare ai lavori del Gran Consiglio, per determinati argomenti, persone particolarmente competenti nelle questioni sottoposte al suo esame.

Art. 8.

La qualità di membro del Gran Consiglio è compatibile con quella di senatore e di deputato.

Art. 9.

Nessun membro del Gran Consiglio può essere arrestato, salvo il caso di flagrante reato, nè sottoposto a procedimento penale, nè assoggettato a provvedimenti di polizia, senza l'autorizzazione del Gran Consiglio.

Nessuna misura disciplinare contro un membro del Gran Consiglio, quale appartenente al Partito Nazionale Fascista, può essere adottata, se non con deliberazione del Gran Consiglio.

Art. 10.

Le funzioni di membro del Gran Consiglio sono gratuite.

Nessuna spesa è richiesta allo Stato per il funzionamento del Gran Consiglio.

Le sedute del Gran Consiglio sono segrete. Un regolamento interno, approvato dal Gran Consiglio, stabilisce le altre norme per il suo funzionamento.

Art. 11.

Il Gran Consiglio delibera:
1° sulla lista dei deputati designati, ai termini dell'articolo 5 della legge 17 marzo 1928, n. 1019;
2° sugli statuti, gli ordinamenti e le direttive politiche del Partito Nazionale Fascista;
3° sulla nomina e la revoca del Segretario, dei Vice Segretari, del Segretario amministrativo e degli altri membri del Direttorio del Partito Nazionale Fascista.

Art. 12.

Deve essere sentito il parere del Gran Consiglio su tutte le questioni aventi carattere costituzionale.

Sono considerate sempre come aventi carattere costituzionale le proposte di legge concernenti:
1° la successione al Trono, le attribuzioni e le prerogative della Corona;
2° la composizione e il funzionamento del Gran Consiglio, del Senato del Regno e della Camera dei deputati;
3° le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
4° la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
5° l'ordinamento sindacale e corporativo;
6° i rapporti tra lo Stato e la Santa Sede;
7° i trattati internazionali, che importino variazione al territorio dello Stato e delle Colonie, ovvero rinuncia all'acquisto di territori.

Art. 13.

Il Gran Consiglio, su proposta del Capo del Governo, forma e tiene aggiornata la lista dei nomi da presentare alla Corona, in caso di vacanza, per la nomina del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Ferme restando le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo, il Gran Consiglio forma altresì e tiene aggiornata la lista delle persone che, in caso di vacanze, esso reputa idonee ad assumere funzioni di Governo.

Art. 14.

I Segretari, i Vice Segretari, il Segretario amministrativo, e gli altri membri del Direttorio del Partito Nazionale Fascista sono nominati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previa deliberazione del Gran Consiglio, a norma dell'art. 11. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Con le stesse forme, possono essere, in ogni tempo, revocati.

Con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, il Segretario del Partito Nazionale Fascista può essere chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1928 - Anno VII
Vittorio Emanuele.
Mussolini - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.